CASALE – Il Comune di Casale Monferrato ha comunicato, con informazione sul proprio sito internet, che a seguito dai dati forniti dall’Arpa Piemonte è stato prorogato fino a giovedì 9 gennaio il livello 1 di emergenza che prevede le limitazioni previste dall’Ordinanza del 9 novembre 2018 (art. 2 comma 2.1). E’ l’allerta ‘Arancio’, che viene attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 mg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Queste le limitazioni previste dall’ordinanza in caso di allerta ‘Arancio’: Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale all’EURO 4; divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni uguale ad EURO 1, 2 e 3; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…),di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie; divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati; potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.